Avvocato Domenico Esposito
 

 

TEMPI MASSIMI PER LE SINGOLE ATTIVITA' PROCESSUALI

 

 

- Rinvii istruttori: 4 mesi;

- Scioglimento di una riserva: 2 mesi;

- Stesura di una sentenza: 6 mesi.

 

Ritenuto che, in tema di equa riparazione per l'eccessiva durata del procedimento ex l. n. 89/2001 (c.d. legge Pinto), può ritenersi che i rinvii istruttori, anche se richiesti dalle parti o resi necessari dal compimento di attività processuali, devono produrre un intervallo che, se pur rispettoso del dettato di cui all'art. 81 disp. att. c.p.c., sia accettabilmente ragionevole, può considerarsi in esubero, rispetto a tale durata "ragionevole", ogni rinvio istruttorio di durata superiore ai quattro mesi (termine che, ove rispettato, consentirebbe di dedicare almeno tre udienze all'anno all'istruttoria di una controversia), come può ritenersi in esubero a tale limite accettabile un tempo superiore a due mesi per l'emissione di una ordinanza riservata, ed, ancora, un tempo superiore a sei mesi per la stesura di una sentenza.

Corte appello Lecce, 18/09/2007